| Viso e corpo
Ultimo aggiornamento: 01/02/08
Cosmetici, regole e sicurezza
Complicazioni o almeno evoluzioni in vista nel settore dei cosmetici.
Nel 2009 entrerà in vigore in Europa, come prevede la direttiva
CE 76/768 che modifica la precedente, il divieto di sperimentazione
animale nei casi in cui esistano test alternativi riconosciuti
a livello internazionale. E intanto da metà dell’anno scorso
è stato approvato, ed è entrato in vigore il REACH, il nuovo
regolamento europeo che dovrà valutare il rischio delle sostanze
chimiche, comprese quindi quelle dei cosmetici, in apparente
conflitto con la nuova direttiva. Tutto questo mentre, sul piano
stesso delle definizioni di farmaco e di cosmetico, ci siano
casi a rischio di commistione; d’altra parte per l’Italia è
recente, del 2006, il recepimento della direttiva CE del 2004
che modifica quella del 2001 sulla classificazione di medicinale
per uso umano. Nel panorama generale va tenuto conto poi del
problema contraffazione e del mercato parallelo.
In aumento i casi borderline
Un primo punto importante è proprio quello delle
definizioni. La legge 713/81 ha definito i cosmetici sostanze
e preparazioni diverse dai medicinali e destinate all’applicazione
su superfici corporee (cute, capelli, labbra, denti, ecc) per
pulizia, profumazione, modifica dell’aspetto o protezione; non
hanno finalità terapeutiche e non possono vantarne. Le cose
sono complesse perché lo stesso prodotto può avere usi diversi,
esempio un disinfettante sulla pelle lesa è un medicinale, come
detergente su pelle sana è un cosmetico, e può essere ancora
un dispositivo medico e un biocida. La nuova normativa prevede
però, a garanzia della salute, procedure diverse (purezza dei
componenti, preparazione, controlli) che tengano conto del rischio
attribuito all’uso del prodotto; inoltre che nei casi dubbi
si applichino le disposizioni dei medicinali. Il criterio rimane
allora non solo la composizione ma anche lo scopo cui il prodotto
è detsinato. Ciò non toglie che i casi dubbi siano stati diversi
e si sia dovuta esprimere la Magistratura. Il problema è anche
il fatto che la competenza per i cosmetici è del ministero della
Salute e quella dei medicinali dell’Agenzia italiana del farmaco
cioè l’AIFA, e sembra che non sempre tra i due ci sia concordanza.
Si aprono poi nuove questioni, come quella dei cosmeceutici,
una nuova categoria a metà tra cosmetici e farmaci che in Italia
non è ancora classificata in quanto tale (negli Stati Uniti
sì); per i cosmetici con principi attivi per uso topico destinati
a situazioni non patologiche la via di mezzo potrebbe essere
quella dei medical device, i dispositivi medici, che hanno cioè
un’azione principale meccanica e non farmacologica. Ma il fenomeno
dei cosmetici borderline è ampio: dai chewing gum ai prodotti
per la cellulite fino agli indumenti che rilasciano disinfettanti,
e per gli esperti è destinato ad aumentare. Una questione che
è all’ordine del giorno a livello europeo, con situazioni che
al momento vengono affrontate caso per caso.
Approcci alternativi proposti
Quanto al REACH (Registration, Evaluation, Authorisation
and Restriction on Chemicals), che disciplinerà produzione e
usi delle sostanze chimiche, nel futuro regolamento cosmetico
dovrà esserci per ogni ingrediente di prodotto un safety report,
cioè una scheda di sicurezza, che consideri anche i rischi da
usi non cosmetici e quelli ambientali (novità, anche rispetto
alla persistenza nellambiente); previste esenzioni, come per
le sostanze nell’ambito d’applicazione della 76/768/CE. Con
vari parametri come la dose che non determina tossicità (DNEL)
si calcolerà il margine di sicurezza (MOS) che, se superiore
a 100, significa uso sicuro dell’ingrediente. Il REACH chiede
la valutazione solo per le sostanze classificate, non per ogni
ingrediente come prevede la direttiva 76/768. Sono proposti
comunque approcci alternativi per definire il profilo tossicologico
senza i test sull’animale e per valutare la sicurezza del prodotto
finito, basandosi su parametri chimico-fisici, dati in vitro
adeguati, dati storici sull’uomo e “peso dell’evidenza”. Intanto
bisogna fronteggiare minacce come la contraffazione, esplosa
negli ultimi cinque anni in Europa anche per questo settore,
anche se in parte è l’effetto di maggiori capacità di controllo
rispetto al passato. Se sono ovvi i pericoli di prodotti con
marchi illeciti e identici a quelli registrati, potenzialmente
rischioso è anche il fenomeno dell’importazione parallela, cioè
da terzi estranei all’insaputa e in danno dei titolari (esempio,
difficoltà di controlli sanitari): perciò i produttori riuniti
nell’UNIPRO sollecitano una legge di tutela. E contro le contraffazioni
hanno proposto un tavolo tecnico congiunto con ministero della
Salute, esperti tecnico-scientifici, NAS, Agenzia delle dogane
e altri addetti ai lavori.
Elettra Vecchia
Fonti
Giornata di studio su Prodotti cosmetici regolamentazione
e sicurezza, Milano 24 gennaio 2008.
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